Domande frequenti

 Quanti crediti prevede l’obbligo formativo?

I crediti da raggiungere nel triennio 2010-2012 sono 90 di cui 15 crediti relativi a formazione inerente la materia deontologica. I crediti si acquisiscono con le “attività formative” (es supervisione di tirocinio, etc..) e gli “eventi formativi”

 

Da quando decorre l’obbligo alla formazione continua?

L’obbligo decorre dal 1 gennaio 2010: l’iscritto può quindi chiedere il riconoscimento dei crediti formativi maturati a partire da tale data, così come specificato all’art.12 delle Linee Guida.

 

Quali sono le sanzioni se non si raggiunge il numero di crediti previsto?

Il triennio 2010-12 è sperimentale e non si applicheranno sanzioni.

 

In che misura sono riconosciuti i crediti formativi?

L’accreditamento di un evento o di un’attività formativa viene concessa valutando la tipologia e la qualità dell’evento, nonché degli argomenti trattati: con questa valutazione preliminare, viene riconosciuto un credito per ogni ora di formazione attinente al Servizio Sociale..

 

Quali possibilità di esonero sono previste per chi ha problemi specifici?

Le possibilità di esonero parziale o totale sono descritte all’art 9.2 delle Linee Guida.

 

Che cosa si deve fare per richiedere l’esonero parziale o totale dei crediti?

Se si ricade nei casi previsti dall’art. 9.2 delle Linee Guida, è necessario compilare il relativo modulo (vedi sez. “Modulistica”- “Modulo per richiesta di esonero”) e successivamente inviarlo all’Ordine con la documentazione allegata richiesta.

 

Ci sono agevolazioni per chi esercita la professione da molto tempo?

Per chi al primo gennaio 2010 ha conseguito trentacinque anni di esercizio dell’attività professionale i crediti da conseguire nel triennio 2010-2012 sono 30 in totale anziché 90. E’ necessario però compilare il modulo al fine di avere il riconoscimento dei crediti ridotti (vedi sez. “Modulistica”- “Modulo per richiesta di esonero”).

  

Cosa devono fare gli Enti che organizzano già formazione per i loro dipendenti?

Gli Enti Pubblici e le Università sono già accreditati come agenzie formative: devono però richiedere l’accreditamento della formazione attraverso la compilazione del modulo specifico (vedi sez. “Modulistica”- “Modulo per richiesta accreditamento evento”) allo scopo di ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per i propri dipendenti Assistenti Sociali.

 

Cosa deve fare un Ente che organizza un convegno per esempio?

Deve richiedere l’accreditamento dell’evento compilando il modulo preposto (vedi sez. “Modulistica” – “Modulo per richiesta accreditamento evento”) ed inviarlo all’Ordine con la documentazione allegata richiesta.

 

Quali sono i tempi per richiedere l’accreditamento dell’evento?

La richiesta dell’Ente organizzatore deve pervenire almeno 60 giorni prima della data in cui è previsto l’evento stesso: infatti entro il termine di 60 giorni viene svolta l’istruttoria dalla Commissione Accreditamento e deliberato dal Consiglio dell’Ordine l’attribuzione dei crediti formativi.

 

Come si ottengono i crediti per eventi formativi già frequentati?

In questa fase di sperimentazione, ci sarà l’accreditamento ex post di eventi già svolti: pertanto si invitano gli iscritti a conservare tutta la documentazione relativa agli eventi frequentati (brochure, programma dettagliato, attestato di partecipazione) poiché verrà data comunicazione sulle modalità di riconoscimento non appena saranno definite le procedure.

 

In che misura deve essere frequentato l’evento?

Ai fini del riconoscimento del credito formativo, l’iscritto deve frequentare l’evento nella misura pari all’80%, così come indicato dall’art. 9 delle Linee Guida.  

 

La supervisione del tirocinio dà diritto all’acquisizione di crediti formativi?

Si. Nella tabella del Regolamento sono elencate anche le altre “attività formative”, che forniscono crediti per la Formazione Continua.

 

Sono riconosciuti crediti acquisiti da eventi organizzati in una Regione diversa da quella di appartenenza?

Si. Il numero dei crediti viene  attribuito dal CROAS sede dell’evento con validità su tutto il territorio nazionale; se l’evento ha carattere nazionale sarà il CNOAS ad accreditarlo.

 

Quando decade l’obbligo alla formazione continua?

L’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale è tale per l’Assistente Sociale iscritto all’Albo, così come specificato all’art. 1 delle Linee Guida. L’obbligo decade quindi nel momento in cui avviene la cancellazione dall’Albo stesso.

 

A che adempimenti deve provvedere l’iscritto?

Il CNOAS sta predisponendo un database che diventerà lo strumento con il quale ogni iscritto deve attestare il suo percorso formativo seguito nell’anno concluso, indicando gli eventi formativi, data e crediti conseguiti. E’ responsabilità di ogni iscritto seguire la propria formazione e la veridicità di quanto indicato sugli eventi frequentati. L’accesso a tale database sarà possibile tramite il sito dell’Ordine.  

 

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