Cancellazione

Le domande di cancellazione possono essere inviate per posta o consegnate a mano (o, in busta chiusa e indirizzata, in portineria).

Per richiedere la cancellazione dall’Albo è necessario inviare una richiesta scritta, specificando di non esercitare più la professione; infatti, ricordiamo che l’iscrizione all’Albo è obbligatoria per l’esercizio della professione a qualsiasi livello (L. 84/93) e in mancanza di essa si configura un illecito penale (art. 348 C.P.). Alla richiesta dovrà essere applicata marca da bollo da euro 14,62.

La cancellazione decorre dalla data di ricevimento della richiesta stessa (art. 10 D.M. 615/94). Ricordiamo pertanto che il mancato pagamento del contributo annuale non comporta automaticamente la cancellazione, che è prevista su richiesta scritta dell’interessato per cessata attività, oppure trascorso un anno a 60 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione per morosità ai sensi dell’art. 8 Regolamento Sanzioni Disciplinari e procedimento, allegato al Codice Deontologico (rimane dovuto il pagamento dei contributi fino alla data di cancellazione deliberata dal Consiglio dell’Ordine); le richieste di cancellazione pervenute in data successiva al 31 Dicembre di ogni anno comportano comunque il pagamento del contributo dell’anno successivo.

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