VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
VISTO il testo unico delle legge sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 che disciplina gli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni;
VISTO il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
VISTA la legge 23 marzo 1993 n. 84 concernente
l'ordinamento della professione di assistente sociale ed in
particolare l'articolo 2 che prevede l'abilitazione
professionale conseguita mediante l'esame di Stato;
VISTO l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997,
n. 127;
UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale
espresso nella seduta del 23 ottobre 1997;
UDITO il parere del Consiglio Nazionale dell'ordine degli
Assistenti sociali;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del
23 febbraio 1998;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge
n. 400 del 1988 (nota n. 535\ III.6 del 17.3.1998);
A D O T T A
il seguente
regolamento:
Art. 1
1. Il diploma universitario in servizio sociale è titolo
accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per
l'esercizio della professione di assistente sociale.
Art. 2
1. Ciascuna commissione esaminatrice è nominata con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica ed è composta dal presidente e da quattro
membri.
2. Il presidente viene nominato fra i professori
universitari ordinari, straordinari e associati, di ruolo,
fuori ruolo o a riposo di discipline afferenti alle aree
previste dall'ordinamento didattico del diploma universitario
in servizio sociale.
3. I membri vengono scelti da quattro terne, designate dal
consiglio dell'ordine professionale degli assistenti sociali
competente per territorio, composte da persone appartenenti
alle seguenti categorie:
a) professori ordinari,
straordinari e associati di ruolo, fuori ruolo od a riposo e
ricercatori confermati afferenti ad aree
scientifico-disciplinari relative all'ordinamento didattico
del diploma universitario in servizio sociale;
b)
professori a contratto per materie professionali, inerenti le
discipline dell'area di servizio sociale;
c) liberi
professionisti iscritti all'albo degli assistenti sociali con
non meno di cinque anni di esercizio professionale ai quali
non siano state applicate sanzioni disciplinari;
d)
assistenti sociali dipendenti da pubbliche amministrazioni
inquadrati da non meno di cinque anni in un profilo
professionale che comprenda almeno una delle attività di cui
all'articolo 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, ai quali non
siano state applicate sanzioni disciplinari da parte
dell'amministrazione di appartenza, né da parte dell'ordine
professionale cui siano eventualmente iscritti.
4. Fino a quando non vi siano liberi professionisti che
abbiano maturato almeno cinque anni di iscrizione all'albo, i
competenti consigli possono designare, quali membri delle
terne, assistenti sociali iscritti all'albo ai sensi dell'art.
2 della legge 23 marzo 1993 n. 84.
5. Per ciascuna commissione sono nominati anche i membri
supplenti in numero almeno pari alla metà dei membri
effettivi, scegliendo dalle stesse terne fornite dagli ordini.
E' altresì nominato un presidente supplente tra i professori
aventi i requisiti di cui al comma 2.
Art. 3
1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di assistente sociale consistono in una prova
scritta, una prova pratica e una prova orale.
2. La prova scritta verte sugli aspetti sia teorici che
applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale:
teoria e metodi del servizio sociale con esplicito riferimento
ai suoi principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali,
politica sociale, organizzazione del servizio sociale.
3. La commissione propone tre temi tra i quali viene
sorteggiato quello da svolgere.
4. Il tempo massimo per la prova scritta è stabilito in
cinque ore.
5. Per gli elaborati delle prove scritte dovrà essere
garantito l'anonimato dei candidati mediante l'obbligo di
deposito e di conservazione degli elaborati medesimi in buste
chiuse e sigillate non trasparenti, con le generalità del
candidato contenute in un apposito foglio in busta
separata.
6. La prova orale consiste in una discussione individuale
riguardante l'elaborato scritto e argomenti teorico-pratici
relativi all'attività svolta durante il tirocinio
professionale nonchè i relativi riferimenti istituzionali e
legislativi.
7. La prova pratica consiste nell'analisi, nella
discussione e nella formulazione di proposte di soluzione di
un caso prospettato dalla commissione.
8. Sono ammessi alla prova orale quei candidati che abbiano
raggiunto i sei decimi del voto sia nella prova scritta che in
quella pratica.
9. La commissione delibera al termine di ciascuna prova
orale e pratica assegnando i voti di merito.
10. Il candidato ottiene l'idoneità quando ha conseguito
almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove
previste.
11. Al termine dei lavori la commissione riassume i
risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto
complessivo derivante dalla somma dei singoli voti riportati
in ciascuna prova.
Art. 4
1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di assistente sociale hanno luogo ogni anno
in due sessioni. Le due sessioni sono indette per ciascun anno
con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, che indica le sedi di esame
scegliendole tra le città sedi di università o istituti di
istruzione universitaria con diplomi universitari in servizio
sociale, previo parere del Consiglio universitario
nazionale.
2. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di
Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.
3. La data di inizio degli esami di Stato è stabilita per
tutte le sedi e per ciascuna sessione con la stessa ordinanza
ministeriale.
4. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il
diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della
tassa e del contributo versati.
Art. 5
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente
regolamento si applicano le disposizioni del vigente
regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 marzo 1998