COMUNICAZIONE ADEMPIMENTI ORDINISTICI

Riepiloghiamo qui alcune importanti comunicazioni circa gli obblighi di tipo ordinistico, a cui vi chiediamo di porgere attenzione.
Le informazioni a carattere amministrativo riguardano:
pec, morosità, cancellazione dall’Albo, residenza e domicilio professionale.

PEC 
I professionisti iscritti agli Albi o Collegi sono obbligati, a norma di legge, al possesso di un domicilio digitale, al fine di semplificare le comunicazioni telematiche dei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, imprese e professionisti.
E’ dunque fatto obbligo, per esercitare la professione, di essere dotati di un domicilio digitale ( PEC ) e di comunicare il relativo indirizzo all’Ordine professionale.
La sanzione per l’iscritto, in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo pec all’Ordine, è la sospensione dall’Albo.
Ricordiamo che la sospensione dall’Albo è una sanzione significativa che comporta l’impossibilità per lo stesso periodo di svolgere l’attività professionale.
L’iscritto che, all’atto della verifica, risulta aver indicato una pec non attiva, è come se non l’avesse comunicata e pertanto è interessato dai medesimi provvedimenti e ad eventuale sospensione.
La comunicazione di pagamento della quota annuale di iscrizione sarà inviata via pec, dunque dovremo a breve effettuare verifiche sui domicili digitali degli iscritti in nostro possesso.
E’ necessario e sufficiente verificare ed eventualmente aggiornare il proprio indirizzo pec all’interno dell’ Area riservata per essere in regola con questo adempimento.


MOROSITA’ 

Ai sensi dell’art. 82 del Codice deontologico, il mancato pagamento della quota associativa all’Ordine per due annualità consecutive comporta la sospensione, in via amministrativa, dall’esercizio della professione fino alla regolarizzazione della posizione dell’iscritto, previa diffida.
La sospensione dall’Albo comporta l’impossibilità per lo stesso periodo di svolgere l’attività professionale.
Si richiamano dunque gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento delle quote pregresse, a provvedere con sollecitudine.
Vi informiamo inoltre che dal 10 dicembre non sarà più possibile richiedere il duplicato del bollettino di pagamento all’Agenzia delle Entrate per i pagamenti delle quote 2022, chi non ha provveduto a pagare tale quota dovrà rivolgersi direttamente agli Sportelli dell’Agenzia delle Entrate.
Entro il primo Gennaio 2023 vi comunicheremo nel dettaglio, tramite pubblicazione sul sito istituzionale, l’importo complessivo della quota annuale a valere per l’anno 2023, le modalità di pagamento ammesse, il soggetto deputato alla gestione della riscossione, il termine ultimo per il versamento del contributo nonché i provvedimenti previsti nei confronti dei contribuenti inadempienti.

CANCELLAZIONE DALL’ALBO 
Coloro che desiderano ottenere la cancellazione dall’Albo entro l’anno in corso, devono presentare la domanda entro il 31 Dicembre 2022.
La domanda presentata successivamente comporterà il pagamento della quota annuale 2023 per l’intera annualità.
Il modulo per richiedere la cancellazione è reperibile online sul sito istituzionale sotto la voce modulistica.

RESIDENZA E DOMICILIO PROFESSIONALE 
Ricordiamo che nel caso un iscritto possieda sia la residenza chè il domicilio professionale in Regione diversa dall’Emilia Romagna, deve richiedere il trasferimento presso tale l’Ordine regionale di riferimento.
In mancanza di tale adempimento, si configura un illecito disciplinare passibile di segnalazione al CTD.

 

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